Con la sentenza n. 15815 del 6 luglio 2009 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha stabilito che nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, va riferito alla contrattazione collettiva del settore pubblico e privato.
Pochi mesi dopo, la Suprema Corte, stavolta a Sezioni Unite, con ordinanza n. 21558 del 12 ottobre 2009 ha stabilito invece che l’omessa produzione del contratto collettivo di lavoro pubblico, non determina l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., non applicandosi tale disposizione del codice di rito ai contratti collettivi di diritto pubblico.