Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n 10446 del 31 marzo 2022
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione. Deduce che l’illecito disciplinare contestatogli è stato commesso a dicembre del 2009, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto il 4 marzo 2016 (data in cui fu adottata la delibera di apertura del procedimento disciplinare). Aggiunge il ricorrente che la delibera del 20 febbraio 2014, ritenuta dalla sentenza impugnata interruttiva della prescrizione, non gli fu mai notificata, e di conseguenza non poteva avere alcun effetto interruttiva della prescrizione. Il motivo è infondato.
Queste Sezioni Unite hanno infatti ripetutamente affermato che il compimento di atti propulsivi del procedimento disciplinare è idoneo a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista (Sez. U, Sentenza n. 12176 del 12/08/2002, Rv. 556916 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3171 del 18/02/2004 (Rv. 570244 – 01); Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013 (Rv. 627452 – 01; Sez. U, Sentenza n. 24966 del 23.10.2017).