Legittimo imporre a Airbnb di comunicare i dati all’amministrazione finanziaria


Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 27 aprile 2022 nella causa C‑674/20


l’amministrazione tributaria della Regione di Bruxelles-Capitale ha inviato alla Airbnb Ireland, il 10 febbraio 2017, una richiesta di informazioni riguardante i soggetti debitori dell’imposta turistica forfettaria che utilizzavano i suoi servizi. L’8 settembre 2017 la Airbnb Ireland ha indicato che non avrebbe risposto e di conseguenza, il 10 novembre 2017, l’amministrazione tributaria della Regione di Bruxelles-Capitale le ha imposto nove ammende di EUR 10 000 ciascuna.

A fronte del contenzioso nato, è stata chiamata in causa la Corte di Giustizia UE, che ha così stabilito:

una disposizione di una normativa tributaria di uno Stato membro che impone agli intermediari, per quanto riguarda esercizi ricettivi turistici situati in una regione di tale Stato membro per i quali essi operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e di unità abitative gestite nell’anno precedente, deve essere considerata inscindibile, quanto alla sua natura, dalla normativa di cui fa parte e rientra pertanto nel «settore tributario», che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).
Una normativa che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per quanto riguarda gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE.

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