AGCM, provvedimento AS1831 – deliberazione del 5 aprile 2022
Si ritiene che il mantenimento, per mezzo della società X. S.p.A., di partecipazioni
nel settore dell’allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale, non sia coerente con quanto stabilito dal citato art. 4, comma 7 del d.lgs 175/2016, e con i principi concorrenziali che esso intende esprimere, e che pertanto tali partecipazioni debbano essere oggetto di dismissione. In tale ottica, si ritiene opportuno che venga altresì razionalizzato l’oggetto societario della X. S.p.A., rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l’attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all’organizzazione di fiere.
Ai sensi dell’articolo 21 bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune doveva comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate.
Il Comune, con comunicazione del 16 marzo 2022, ha dato riscontro al parere
dell’Autorità, ritenendo legittimo il proprio operato, principalmente per l’assenza di controllo pubblico in capo alla società X.
Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria
riunione del 5 aprile 2022, ha quindi disposto l’impugnazione dinnanzi al T.A.R. dell’Emilia Romagna della Deliberazione 73 del 16/12/2021 del Comune, recante l’approvazione del Documento unitario 2021, composto da: 1) relazione sull’attuazione del p.d.r.p. 2020 (piano di
razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune al 31/12/2019) e 2) ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020 e p.d.r.p. 2021 di alcune di esse.