Corte di Cassazione, sentenza n. 14040 del 04 maggio 2022
Risulta dal ricorso per cassazione che nel giudizio di appello sono state prodotte dal Comune l’ordinanza di questa Corte n. 7330 del 2018 e la sentenza n. 4769 del 2018 della CTR della Lombardia, relative rispettivamente all’anno d’imposta 2008 e all’anno d’imposta 2010, concernenti le stesse parti ed il medesimo immobile ed entrambe passate in giudicato, con le quali, dato che la contribuente e il coniuge risiedevano in Comuni diversi, non è stata riconosciuta l’esenzione ICI per l’abitazione principale, in quanto l’immobile dove risiedeva la contribuente non costituiva dimora abituale anche dei suoi familiari. Orbene, la valutazione con la quale è stato escluso che l’immobile della contribuente costituisse abitazione principale implica una qualificazione giuridica preliminare all’applicazione della specifica disciplina tributaria in tema di esenzione ICI che integra un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, di modo che il giudicato formatosi sulla legittimità degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2010, fondato sulla medesima questione giuridica, spiega il proprio effetto vincolante anche in relazione all’avviso di accertamento ICI per l’anno 2009, oggetto del presente giudizio.