Per le società partecipate in grave crisi, la ricapitalizzazione deve avvenire fino al minimo legale

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 76/2022/PAR del 7 giugno 2022

Una Provincia ha formulato una richiesta di parere inerente all’interpretazione di una norma in materia di divieto di soccorso finanziario in favore di una società a partecipazione pubblica. 

L’amministrazione menziona la disciplina prevista dall’abrogato art. 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010, ritenendola riprodotta nella successiva norma di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016. Il quesito attiene al richiamo dell’art. 2447 c.c. relativo alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale in ragione di perdite di esercizio, chiedendo se la misura di un’eventuale ricapitalizzazione debba essere contenuta al minimo legale o possa essere di maggiore importo, riportando alcuni precedenti giurisprudenziali, resi nella vigenza dell’art. 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010 che hanno limitato la ricapitalizzazione allo stretto ripristino del minimo legale. 

La Corte dei Conti, sezione di controllo, che stabilito che nel sistema di regole e principi introdotto dal d.lgs. n. 175/2016, in caso di ‘grave’ crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, comma 5, del Tusp (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l’approvazione di un piano di risanamento o l’adozione del d.p.c.m. previsto dal terzo periodo della norma. L’eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c. deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l’onere di motivare analiticamente l’operazione, ai sensi dell’art. 5, del Tusp.

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