Corte di Cassazione, sentenza n. 18699 del 9 giugno 2022
Con sentenza del 27 luglio 2015 la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, condannava X, dirigente amministrativo della azienda sanitaria a restituire la somma (€ 70.069,42 oltre interessi dalla domanda) ricevuta come responsabile unico del procedimento in relazione alla progettazione preliminare ed alla progettazione definitiva dell’Ospedale Unico per acuti dell’azienda sanitaria.
Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della nomina della X a responsabile del procedimento, per violazione dell’articolo 7 L. nr. 109/1994, che prevede la nomina di un responsabile «unico», munito di «adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento» da realizzare (comma cinque dell’articolo 7). E’ pacifico, infatti, che la X veniva nominata come responsabile, in aggiunta al dipendente munito di competenza tecnica, ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo. Le somme corrisposte dall’azienda alla X in qualità di responsabile del procedimento erano dunque prive di titolo sicchè l’azienda ha agito per la loro restituzione in forza di un evidente interesse ed, anzi, nel doveroso ripristino della legalità.