Consiglio di Stato, sentenza n 4801 del 13 giugno 2022
Il giudice di prime cure ha ritenuto decisiva la mancata considerazione da parte dell’Ufficio procedente delle osservazioni difensive prodotte dalla società come violazione della disciplina sul procedimento amministrativo, tale da determinare in primo grado l’annullamento dell’atto impugnato.
Ad avviso dell’appellante, però, si trattava di un atto vincolato e dovuto. L’appello è infondato.
Osserva il collegio che, fermo restando quanto previsto dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990, a fronte di un provvedimento estremamente afflittivo per l’interessato, come la revoca dell’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato per cui è causa, all’interessato deve essere consentita un’adeguata partecipazione procedimentale.
Dagli atti di causa emerge che l’amministrazione non abbia dato conto di aver adeguatamente valutato le peraltro corpose deduzioni di parte.
Nel caso di specie, poi, trattandosi di una revoca sostanzialmente sanzionatoria, il provvedimento presupponeva un delicato accertamento ed apprezzamento sui fatti e le circostanze rilevanti, tale da revocare in dubbio la natura vincolata della sua adozione e quindi l’applicabilità sic et simpliciter del richiamato art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Va pure precisato che il comma 2 della richiamata disposizione ammette che l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, potendosi di tal fatta determinarne la non-annullabilità, ma tale possibilità è limitata al vizio dell’omessa comunicazione di avvio e non anche al caso, che qui rileva, in cui il vizio derivi dall’incompleta partecipazione procedimentale dell’interessato.
Da quanto argomentato consegue il rigetto dell’appello e, per l’effetto, la conferma della sentenza impugnata, salva la possibilità dell’amministrazione di rivalutare la questione nell’ambito di un procedimento esente dai vizi emersi nella fattispecie all’esame