Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS1839
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1° marzo 2022, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente al contenuto della deliberazione di Giunta n. 64 del 16/12/2021 della Camera di Commercio della Romagna, Forlì, Cesena e Rimini (C.C.I.A.A. della Romagna), pervenuta all’Autorità il 12 gennaio 2022 e relativa alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020. Risulta dalla predetta delibera che la C.C.I.A.A. della Romagna detiene partecipazioni nella società Rimini Congressi S.r.l., che a sua volta controlla la I.E.G. S.p.A..
Ciò premesso, l’Autorità ritiene di reiterare i rilievi già formulati mediante i pareri n. AS1668 e n. AS1756 in merito alla sussistenza di specifiche criticità sotto il profilo della disciplina della concorrenza derivanti dal predetto assetto societario.
Si ricorda, al riguardo, che il d.lgs. 175/2016 ha ricondotto a un unico corpus normativo la disciplina
delle partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato, la razionalizzazione delle stesse mediante
un’individuazione stringente degli scopi statutari che le società a partecipazione pubblica possono
perseguire e degli ambiti di attività in cui è ammesso costituire società o mantenere partecipazioni
pubbliche, dall’altro, il rafforzamento degli obblighi motivazionali cui le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute per la costituzione o il mantenimento delle partecipazioni.
Il TUSPP individua, dunque, una tipologia ristretta di ambiti in cui possono essere costituite nuove
società e/o acquisite/mantenute partecipazioni in quelle esistenti, prevedendo stringenti vincoli di
scopo e di attività (art. 4).
Tenuto conto di quanto sopra, la deliberazione di Giunta n. 64 del 16/12/2021 concernente il “Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l’anno 2021 (art. 20 del d.lgs. 175/2016)” ed i relativi allegati operativi appaiono in contrasto con l’art. 4 comma 7, del TUSPP. In particolare, si ritiene che il mantenimento, per mezzo della società I.E.G. S.p.A., di partecipazioni nel settore dell’allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale, non sia coerente con quanto stabilito dal citato art. 4, comma 7 e con i principi concorrenziali che esso intende esprimere, e che pertanto tali partecipazioni debbano essere oggetto di dismissione.
In tale ottica, si ritiene opportuno che venga altresì razionalizzato l’oggetto societario della I.E.G. S.p.A., rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l’attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all’organizzazione di fiere. Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la C.C.I.A.A. della Romagna dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Là dove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.