Corte Costituzionale, sentenza 152 dep 17 giugno 2022
Con ordinanza del 10 novembre 2020 (reg. ord. n. 88 del 2021), il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica», nella parte in cui prevede che il requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto legislativo, è assicurato dall’organismo di controllo e certificazione per l’agroalimentare e l’ambiente, avvalendosi di collaboratori o dipendenti addetti all’attività di controllo e certificazione che, tra l’altro, non debbono «essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale»
In proposito, giova ricordare che l’esigenza secondo cui «la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo» è stata tenuta presente dal legislatore nella recente delega legislativa conferita al Governo per le modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare (art. 1, comma 9, lettera s, della legge 27 settembre 2021, n. 134).
Nella disposizione sottoposta all’odierna verifica di legittimità costituzionale, il legislatore, nel definire il requisito di idoneità morale all’attività di controllo, ha omesso di operare un bilanciamento tra l’interesse della persona a conservare tale requisito, rilevante tanto più quando condiziona il diritto al lavoro (autonomo o subordinato), e l’interesse dello Stato a garantire i requisiti di idoneità morale richiesti per lo svolgimento dell’attività di controllo e di certificazione di prodotti agroalimentari biologici.
Vi è al contrario, nella fattispecie, un totale sacrificio del primo interesse – non richiedendosi neppure il mero fumus della responsabilità penale – in misura, quindi, non proporzionata alla tutela del secondo.
La Corte Costituzionale quindi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso»