Corte di Cassazione, ordinanza n. 11499 del 08 aprile 2022
La PA deduce che non sarebbe stata fatta dal giudice di appello corretta applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’allegato A del c.c.n.l. del 31.3.1999, per aver il giudice di appello omesso di effettuare la valutazione sulla equivalenza formale delle mansioni e di esaminare, a tal riguardo, le prove acquisite.
Le censure di cui innanzi sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
È infondata la dedotta violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la questione – per come sollevata – non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ravvisato non un demansionamento, rispetto al quale si sarebbe dovuta operare la verifica di equivalenza formale delle mansioni, ma la diversa e più grave figura del loro totale svuotamento.
A tal riguardo soccorre l’insegnamento di questa S.C., che più volte ha affermato che “ove la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell’attività lavorativa, essa esula dal concetto di equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi di sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11835/2009, Rv. 608364-01).