Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 17810 dep il 4 maggio 2022
Si addebita agli imputati di avere indotto in errore il medico in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale, il quale redigeva un certificato medico ideologicamente falso. In particolare X – vittima di infortunio, a causa della caduta di una struttura metallica, mentre prestava attività lavorativa, senza regolare contratto, in favore della Y s.r.l. – si recava al pronto soccorso per ricevere le cure e, in accordo con il marito della amministratrice della Y s.r.I., dichiarava al medico di essere caduto da una scala mentre effettuava lavori di tinteggiatura nella propria abitazione, così inducendo il medico ad attestare falsamente, nel referto, che il paziente si era procurato le lesioni a causa di una «caduta accidentale in luoghi chiusí», anziché di un infortunio sul posto di lavoro. In conseguenza di ciò non venivano avviate le procedure relative all’infortunio sul lavoro.
La Corte di appello ha riconosciuto la falsità della dichiarazione resa da X, tuttavia ha escluso che la condotta in contestazione fosse riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 479 cod. pen., sul rilievo che «il referto non è destinato a provare la verità delle asserzioni del paziente».
Nella fattispecie in rassegna, invece, X autore mediato su istigazione del marito dell’amministratrice, ha rilasciato al medico, pubblico ufficiale, una falsa dichiarazione circa l’origine causale delle lesioni. Secondo ius receptum le false dichiarazioni del paziente configurano induzione in errore del sanitario che, ingannato, realizza il falso ideologico in atto pubblico (si veda Sez. 6, n. 896 del 01/07/2014, dep. 2015, Panarello, Rv. 262047, in tema di simulazione di disturbi di rilevanza psichiatrica, e Sez. 5, n. 32759 del 29/05/2014, D’Angelo, Rv. 261746 in tema di certificati di malattia relativi a sinistri mai verificatisi); in particolare Sez. 5, n. 37971 del 20/06/2017, Rv. 270915, ha ritenuto integrato il reato in rassegna dalla falsa dichiarazione resa dal paziente al medico del pronto soccorso circa l’origine causale delle lesioni lamentate e sottoposte all’esame dei sanitari.
Tale ultima sentenza, posta a base della pronuncia di condanna di primo grado, non è affatto isolata (come erroneamente ritiene la Corte distrettuale), poiché si colloca in seno a un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione che, negli ultimi anni, non registra pronunce difformi (cfr. tra le ultime Sez. 5 n. 31514 del 06/05/2021, Bottari, n.m.).