Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 28416 dep 19 luglio 2022
Un finanziamento di 15.000 euro, ottenuto dall’istituto di credito erogante, garantito dallo Stato tramite il fondo di garanzia PMI, sarebbe stato utilizzato dalla persona sottoposta ad indagini non per finanziare esigenze di liquidità della propria azienda, bensì per l’acquisto, in data 9 ottobre 2020, di un camper adibito a uso privato per il corrispettivo di 19.000 euro.
Con unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero del Tribunale deduce la violazione dell’art. 316 bis cod. peri., in quanto la garanzia prestata dal Fondo per le piccole e medie imprese posta a fondamento del finanziamento agevolato deve essere ascritta alle forme di intervento pubblico a sostegno delle attività economiche private contemplate dalla fattispecie di malversazione ai danni dello Stato.
La giurisprudenza di legittimità, con una prima sentenza, a più riprese citata nell’ordinanza impugnata e nella memoria della difesa della persona sottoposta ad indagine, ha affermato che non è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge (Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021, Rainone, Rv. 281275 – 01). Secondo questa sentenza, infatti, non potrebbe applicarsi la fattispecie di malversazione, in quanto difetta una diretta erogazione da parte dello Stato.
La pronuncia è tuttavia rimasta isolata. Secondo Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, Rv. 282675 – 01, rientra, infatti, tra le erogazioni pubbliche «comunque denominate» di cui all’art. 316-ter cod. pen. – nella versione, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche ampliative di cui all’art. 28-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 -la concessione, sulla base di un’autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del Fondo PMI ex art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. decreto liquidità), costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l’erogazione del finanziamento da parte del privato, nell’ambito di un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato
Secondo un’ulteriore pronuncia, l’erogazione di un prestito a titolo di mutuo garantito dallo Stato attraverso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, previsto, per contrastare la crisi derivante dal Covid-19, dal decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 si caratterizza come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l’erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l’accesso al credito e quindi l’erogazionall’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI,e del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese e, più in generale, ai soggetti ammessi al detto beneficio, e rientra tra le «erogazioni» prese in considerazione dall’art. 316-ter cod. peri. (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106 – 01).
Ritiene quindi il Collegio, in continuità con le ricostruzioni dell’operazione di finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo PMI operate dalle sentenze citate, sia pure con diversità di accenti, che il reato di malversazione a danno dello Stato sia configurabile anche in relazione ai finanziamenti erogati sulla base di garanzie pubbliche, orientamento questo da ritenersi ormai consolidato in Sezione.
Alla stregua di tali rilievi, deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge».