ANAC, delibera n. 329 del 13 luglio 2022
Risulta pervenuta la segnalazione da parte della [… OMISSIS …], indirizzata anche nei riguardi della Stazione appaltante RFI, con la quale si contestano alcune previsioni contenute negli atti di gara di cui alla procedura in oggetto, concernente l’affidamento, mediante procedura ristretta, di un accordo quadro per la “progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di realizzazione delle opere interferenti con l’esercizio ferroviario funzionali alla soppressione dei passaggi a livello”, suddivisa in 23 lotti per l’importo complessivo originario di euro 757.487.868,00.
Un profilo di contestazione ha riguardato l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2, c. 4 del DL 76/2000, laddove è stato osservato, nell’ambito della comunicazione delle risultanze istruttorie, che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione della sopra citata disciplina derogatoria. A riscontro di tale contestazione, la stazione appaltante ha asserito che “ RFI ha correttamente applicato la disciplina derogatoria generale (e temporanea) di cui all’art. 2 comma 4 del D.L. 76/2020 ammessa, in materia di affidamenti sopra soglia, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni ivi previste, in luogo della ordinaria disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016. Ciò al dichiarato fine di far fronte, non solo alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria globale del Covid- 19, ma anche di favorire la ripresa degli investimenti imprimendo una forte accelerazione alle attività realizzative delle opere infrastrutturali”
In merito all’interpretazione di tale disposto normativo, si richiamano le indicazioni fornite dall’Autorità con il parere AG 2/2020 del 26.10.2020, ed avvallate da ultimo con la delibera n. 184 del 5 aprile 2022, laddove risulta precisato che “ la deroga contenuta nel comma 4 dell’art. 2, riferita ai casi di cui al comma 3 (ossia ragioni di estrema urgenza derivanti dall’emergenza sanitaria in corso), riguarda gli appalti relativi alle opere pubbliche ivi elencate”, rilevando che l’applicazione di tale deroga è collegata all’effettivo ricorrere delle ragioni di estrema urgenza derivanti dall’emergenza sanitaria, che non paiono ricorrere nel caso di specie
Quindi l’ANAC ha deliberato di:
- ravvisare la mancata sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 2, comma 4 del d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020, tenuto conto che la deroga va riferita ai casi di cui al comma 3 (ossia alla sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti dall’emergenza sanitaria in corso), non rinvenibili nell’ambito dell’indizione della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro in esame, non prospettandosi situazioni di estrema urgenza;
- dare mandato al competente Ufficio dell’Autorità di inviare la presente delibera alla stazione appaltante, invitando la medesima committenza a comunicare, entro 30 giorni dalla trasmissione della presente delibera, le valutazioni condotte e le determinazioni assunte sulla scorta dei rilievi formulati.