Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22729 del 20 luglio 2022
Il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato X, a seguito di due esposti del 2012 della signora Y, veniva avviato, con delibera del 22/4/2016, dal C.D.D. sul seguente capo di incolpazione: «violazione degli artt.9,10,11 e 68 n. 4 del Nuovo Codice deontologico (art.51 del Codice deontologico previgente), in quanto, nonostante avesse assistito i coniugi Y e Z in sede di separazione consensuale e divorzio, ha accettato, in una successiva controversia di natura familiare, l’incarico professionale nell’interesse del sig. Z svolgendo attività difensionale in favore del medesimo nei confronti della ex moglie signora Y.
La sentenza impugnata, rinviando per relationem anche alla motivazione del C.D.D., ha confermato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio del Consiglio territoriale di disciplina circa il disvalore deontologico, sia pure tenue senza effettiva lesione di interessi, della condotta dell’incolpata: per avere costei tenuto, nello svolgimento della propria attività professionale, una condotta contraria al dovere di astensione, avendo, attraverso uno scambio di corrispondenza, offerto al proprio originario assistito, Z, in virtù di una delega congiunta con il coniuge di questi, Y, una sostanziale attività di assistenza stragiudiziale, nella fase esecutiva degli accordi raggiunti in precedenza. Questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8057/2014, ha già chiarito che « ai fini della configurabilità dell’illecito di assunzione di incarichi contro una parte già assistita – nella specie si trattava dell’art.51 del precedente codice deontologico forese – , non importa stabilire se sussista o meno la prova del conferimento formale del mandato o dell’assolvimento di un’attività di consulenza, quanto piuttosto se l’avvocato abbia svolto un’attività di assistenza, anche soltanto formale..