Corte Costituzionale, sentenza n. 184 dep. 22 luglio 2022
L’Assemblea regionale siciliana, che approva con legge il rendiconto generale, svolge un controllo politico sulle scelte finanziarie dell’esecutivo regionale. La Corte dei conti, in sede di parificazione, esercita, invece, un controllo di legittimità/regolarità degli specifici dati contabili, su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. Pertanto, la decisione adottata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, a seguito del ricorso contro la decisione di parificazione del rendiconto 2019, non interferisce con la competenza legislativa dell’Assemblea regionale (articolo 19 Statuto speciale) e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni né del principio di leale collaborazione.
Qualora la Regione dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi e il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti fosse idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali, si potrebbero creare le condizioni per promuovere o sollevare questioni di legittimità costituzionale, secondo le vie ordinarie, delle leggi inerenti al ciclo di bilancio non conformi a quei principi.