Tribunale dell’Unione Europea, Grande Camera, sentenza del 27 luglio 2022, causa T‑125/22
RT France e’ una società di francese emittente televisiva, il cui capitale sociale è detenuto per intero da una TV russa.
Ha impugnato davanti al Tribunale dell’Unione Europea la decisione del Consiglio di vietare la diffusione di contenuti da parte di mezzi di comunicazione finanziati dallo Stato russo.
Il Tribunale, respingendo il ricorso, ha stabilito quanto segue.
Non si può criticare il Consiglio per aver ritenuto che le misure necessarie da adottare in risposta alla grave minaccia alla pace alle frontiere dell’Europa e la violazione del diritto internazionale, potrebbero comprendere anche il divieto temporaneo di diffusione dei contenuti da parte di alcuni mezzi di comunicazione finanziati dallo Stato russo, sulla base del fatto che tali mezzi avrebbero sostenuto l’aggressione militare della Federazione contro l’Ucraina.
Al riguardo, il Tribunale rileva che il fatto che l’autorità francese di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (Arcom) ha la competenza per adottare sanzioni contro le emittenti televisive per contenuti editoriali inappropriati, non esclude quello del Consiglio competenza ad adottare misure restrittive come quelle della presente causa.
Riguardo al fatto se le misure restrittive in questione siano idonee al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione, si deve ritenere che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode il Consiglio in materia (v. punto 52 supra), quest’ultimo potrebbe validamente ritenere che le misure restrittive di cui trattasi, rivolte ai media controllati dalla Federazione russa che svolgono azioni di propaganda a favore dell’invasione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa, hanno lo scopo di proteggere l’ordine pubblico e la sicurezza nell’Unione e preservare l’integrità del dibattito democratico all’interno della società europea, la pace e la sicurezza internazionali.
Nella specie, è importante rilevare che il divieto temporaneo di diffusione dei contenuti della ricorrente, quale provvedimento facente parte di una risposta rapida, unitaria, graduata e coordinata, posto in essere nell’ambito di una serie di misure restrittive, è anche una misura adeguata per raggiungere l’obiettivo di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, in modo che mettano fine alle loro azioni e politiche che destabilizzano l’Ucraina, nonché all’aggressione militare da parte di quel paese.
Ne consegue che le misure restrittive di cui trattasi sono idonee al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione europea.