Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n 74 del 3 agosto 2022
Deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, secondo la quale il danno sarebbe già stato recuperato tramite la confisca eseguita nel giudizio penale.
L’art. 322-ter, comma 1, c.p. dispone che, “nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
La confisca del prodotto del reato nel giudizio penale ha funzione sanzionatoria ed afflittiva, perseguendo “lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, quale era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva” (Cass. pen., Sez. I, 4 settembre 2018, n. 39874). In altri termini, si tratta di misura sanzionatoria, con funzione deterrente, per rendere in ogni caso sconveniente la commissione dell’illecito.
Le somme confiscate, tuttavia, non si rivolgono nei confronti dell’Amministrazione danneggiata, rispetto alla quale permane il pregiudizio.
In tale prospettiva, come affermato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, la confisca è priva di efficacia riparatoria e non vale a cancellare il danno erariale (cfr., ex multis, Sez. II Giur. Centr. d’Ap., 21 aprile 2021, n. 123; Sez. III Giur. Centr. d’Ap., 4 marzo 2021, n. 71; Sez. I Giur. Centr. d’Ap., 8 aprile 2019, n. 66: Sez. Giur. Toscana, 29 dicembre 2021, n. 485).