Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 54 del 25 agosto 2022
Un ente locale, nel corso del 2017, ha bandito una selezione pubblica per l’assuzione di geometri (tra i requisiti era stato richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di geometra o titolo equipollente). Tra i selezionati è stato identificato dalla commissione esaminatrice tuttavia, un soggetto privo del diploma di geometra (in quanto laureato in agraria). La Procura regionale ha contestato l’equipollenza tra il titolo posseduto dal canddato e quello richiesto dal bando di concorso, e, conseguentemente, il pregiudizio erariale derivante dalla corresponsione di emolumenti a soggetto non selezionabile e dal disservizio oggettivamente emergente dalla circostanza che la prestazione di soggetto ex lege non idoneo alle mansioni non può, per definizione, arrecare un’utilità all’ente.
La difesa ha eccepito che la commissione, in sede di verifica dei requisiti soggettivi dei candidati, avrebbe applicato il principio di assorbenza (valutando il possesso della laurea in agraria come sufficiente, in quanto ritenuto requisito più ampio del diploma di geometra)
La Corte dei Conti, condannando i convenuti, ha stabilito invece che le commissioni esaminatrici pongono in essere un’attività vincolata o al più tecnico discrezionale. Nella valutazione dei requisiti soggettivi devono applicare la legge, la disciplina secondaria, nonchè le previsioni della lex specialis. Non è possibile applicare il principio di assorbimento atteso che la commissione non ha alcun potere di considerare che una laurea (in una disciplina diversa) possa assorbire un diploma ottenuto attraverso un percorso di studi tecnici e scientifici diversi. Non è possibile, in altri termini, ritenere che il titolo di geometra possa essere assorbito in quello di perito agrario o laureato in agraria, trattandosi di valutazioni che possono essere fatte a livello normativo o in sede di indizione del bando concorsuale. Né è possibile invocare il criterio dell’equipollenza, atteso che quest’ultima dipende da un’espressa norma di legge e non può essere rimessa a valutazioni arbitrarie ed imprevedibili delle commissioni esaminatrici. Trattandosi di attività di valutazione e giudizio, non può che sussistere la rappresentazione e la volontà di porla in essere con conseguenziale imputazione a titolo doloso. Dagli atti del processo, difatti, è emerso come la commissione esaminatrice si fosse posta il problema dei requisiti soggettivi del candidato e abbia scientemente e volutamente deciso di ammettere il candidato nonostante non avesse il titolo di geometra, rappresentandosi le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla immissione in servizio di un dipendente senza titolo