Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 60 del 7 settembre 2022
A X veniva contestata la prestazione di attività non autorizzabile e percezione del relativo compenso (componente del CDA della società ………..)
In proposito la Corte dei Conti ha dapprima ricordato che il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, dispone che: L’impiegato non può esercitare il commercio,l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.
Trattasi di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dall’impiego pubblico. Sussistendo un divieto assoluto di legge, l’attività non è nemmeno autorizzabile amministrazione di appartenenza.
Ancorché decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del disposto normativo anche all’ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti a norma del citato art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957. Del resto, è proprio il disposto del primo che, facendo salva la disciplina delle incompatibilità di cui al più volte citato art. 60, attua un espresso raccordo legislativo tra le norme, evidenziando la volontà legislativa di estendere la disciplina in questione anche alle ipotesi patologiche in cui siano stati svolti incarichi vietati o siano stati persino erroneamente autorizzati su istanza del dipendente.
Nel caso di specie, la pretesa autorizzazione invocata dai convenuti (resa dal Y) non reca alcuna motivazione relativa al giudizio (peraltro erroneo) effettuato in concreto, essendosi limitato mero visto con il quadro normativo applicabile e della sua compatibilità con quella tecnico, non essendo stato svolto alcun procedimento amministrativo in cui siano state effettuate le sovra indicate valutazioni imposte dalla legge.
Per tali ragioni, il danno complessivamente imputabile ai convenuti incarico vietato, incompatibile con il mantenimento della qualità di pubblico dipendente e, quindi, non autorizzabile). Tale danno, poiché sono emersi dalla fattispecie, elementi idonei ad imputato solidalmente al X e al Y.