Consiglio di Stato, sentenza n 8426 del 30 settembre 2022
In sede di gara telematica veniva rilevato che la società poi esclusa aveva compilato la propria offerta economica a video, con un ribasso percentuale del 31,14%, visibile sul portale MePa nella sezione “Modello generato” sotto forma di file pdf scaricabile ma non sottoscritto e, nella sezione “Modello allegato” del portale MePa, in luogo dell’offerta economica generata dal sistema al fine dell’apposizione della firma digitale, aveva invece caricato un’offerta economica firmata digitalmente, ma con contenuto palesemente estraneo alla gara in esame. Con nota acquisita al prot. n.-OMISSIS-, la società esclusa avanzava la richiesta di riammissione alla gara, accettata dalla stazione appaltante.
In seguito a ricorso, il Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue.
E’ ben vero che le clausole del bando richiamate dal TAR precludono, alla luce dei principi di certezza delle regole delle pubbliche gare e di parità di trattamento dei loro concorrenti, possibili sanatorie di offerte non debitamente sottoscritte e quindi non riconducibili con certezza alla società interessata fin da momento della loro presentazione.
Tuttavia, alla luce del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare quale corollario dei più generali principi di libertà d’iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza e di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, le medesime clausole non hanno riguardato il diverso caso in esame, in cui la concorrente ha chiesto di essere riammessa alla gara de qua, da un lato, allegando il file auto-generato recante l’offerta economica, avente data certa ed a lei univocamente riconducibile essendo l’unica legittimata a depositare l’offerta telematica mediante accredito delle credenziali ottenute dallo stesso sistema informatico utilizzato dalla stazione appaltante e, dall’altro, a maggior ragione, ha anche esibito il format pdf della medesima domanda, sottoscritto digitalmente in data certa anteriore alla data di scadenza della presentazione delle domande così come richiesto dal bando.
Deve quindi concludersi che la stazione appaltante ha legittimamente provveduto, in sede di autotutela, alla riammissione della società e alla rideterminazione della soglia di anomalia, avendo positivamente riscontrato la sussistenza delle predette circostanze.
L’Amministrazione ha dunque legittimamente – ed anzi doverosamente- provveduto alla riammissione di un’offerta risultata certa nei contenuti, nella data e nella riferibilità al proponente, alla stregua di una interpretazione del bando coerente con gli istituti ed i principi dell’ordinamento volti alla selezione della migliore offerta mediante la più estesa competizione concorrenziale in condizioni di parità, sia pur mediante l’attivazione da di un sistema di gara risalente nel tempo e sconosciuto all’ordinamento euro unitario.
All’esito del procedimento, in disparte ogni considerazione circa l’efficacia del sistema di selezione attivato dall’Istituto superiore di sanità, vi è stata la selezione di un’offerta che proponeva condizioni comunque migliori rispetto all’offerta della ricorrente di primo grado.