Consiglio di Stato, sentenza n. 8434 del 3 ottobre 2022
In evidente contrasto con la decisione di pochi giorni fa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr https://iusmanagement.org/2022/10/04/rientra-nella-giurisdizione-del-giudice-ordinario-la-sospensione-del-sanitario-per-inadempimento-allobbligo-vaccinale/) il Consiglio di Stato ha stabilito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine dispone, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 44/2021, la sospensione dal lavoro dell’esercente la professione sanitaria che rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione per la patologia Covid -19.
È infatti irrilevante la circostanza che le norme legislative in questione prevedano poteri vincolati in capo all’Amministrazione, atteso che, anche a fronte di un potere vincolato, la posizione soggettiva del Cittadino è di interesse legittimo ogni volta che – come accade nel caso di specie – alla pubblica amministrazione sia attribuito un potere autoritativo per tutelare gli interessi pubblici.