Non è emulativa una richiesta di accesso agli atti se l’estensione oggettiva appare compatibile con le finalità di controllo


Consiglio di Stato, sentenza n. 8688 del 11 ottobre 2022

Va, in primo luogo, escluso che la richiesta di accesso del consigliere debba essere motivata come finalizzata ad esercitare una determinata prerogativa della carica.


Piuttosto, pur essendo queste ultime le finalità che integrano la ratio del diritto all’accesso riconosciuto al consigliere comunale e provinciale (individuate nell’ordine anzidetto dalla giurisprudenza in materia: cfr. Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n. 4525), va ribadito che l’accesso agli atti esercitato ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000 ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso poiché si esprime in un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle funzioni del consigliere, senza che gli si possa imporre di specificamente indicare le ragioni della propria richiesta atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni consiliari (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 13 agosto 2020, n. 5032).
L’espressione contenuta nella norma di riferimento (art. 43, comma 2, TUEL), laddove fa riferimento a notizie e informazioni “utili” all’espletamento del mandato non è interpretabile come prescrittiva di un limite, ma piuttosto nel senso che tale aggettivo comporta l’estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n. 4525/2014, cit.; id., IV, 12 febbraio 2013, n. 843, richiamate da id., V, n. 5032/20 cit.).
La lettura della richiesta inoltrata dal consigliere X per il tramite del proprio legale (anche soltanto della parte sopra trascritta esaminando il primo motivo di appello) consente di comprendere senza alcun dubbio le ragioni dell’istanza (specificate nella volontà di “controllo sulle spese dell’ente”) ed il suo fondamento giuridico.


Non si tratta di richiesta generica, né di richiesta, da potersi qualificare come “emulativa” in ragione dei documenti che ne sono oggetto (essendo a questi logicamente collegata l’indicata finalità dell’accesso) o delle modalità con le quali è stato esercitato il diritto (né gravose né inutilmente ripetitive: cfr., per tali limiti, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1298).
Quanto a queste ultime, l’estensione della richiesta a tutti gli incarichi professionali conferiti all’avv. … negli anni dal 2016 al 2019/20, non la rende, per ciò soltanto, emulativa poiché l’estensione oggettiva e temporale appare compatibile con la finalità di controllo indicata come perseguita.

Comments are closed.