Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto del 28 settembre 2022
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l’art. 80, comma 4, quinto periodo, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera c), n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, stabilisce che un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto, se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Questa modifica ha quindi posto il problema di determinare con certezza quale fosse il livello di gravità delle violazioni, e cosa si intendesse per “non definitivamente accertate”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2022, e recante disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate, ha stabilito quanto segue:
- la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e’ pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
- la violazione si considera “non definitivemente accertata” quando l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.