La procedura riguarda la regolazione del vincolo sportivo da parte di FIPAV. Il tema del vincolo sportivo nella disciplina della pallavolo è stato oggetto di segnalazioni e trattato dall’Autorità seguito di una denuncia del 2017, concernente il vincolo di permanenza nelle società o associazioni sportive affiliate alla FIPAV imposto agli atleti tesserati che, secondo lo Statuto della Federazione allora vigente, ove di età superiore ai 14 anni e fino all’età di 24 anni, proprio in considerazione della vigenza del vincolo sportivo decennale, non potevano trasferirsi presso una diversa associazione sportiva. Successivamente, ossia dal 24 esimo anno di età e fino ai 34 anni il vincolo era invece quinquennale
Il testo dello Statuto, così come modificato dal Commissario ad Acta nominato dal CONI, prevede la riduzione della durata del vincolo da 10 a 6 anni, così come proposto da FIPAV a luglio 2019. In particolare , prevede attualmente: ˗ un vincolo annuale fino a 12 anni; ˗ un vincolo sessennale per gli atleti dai 12 ai 18 anni e per gli atleti dai 18 ai 24 anni; ˗ un vincolo quinquennale per gli atleti dai 24 ai 34 anni
Va , tuttavia, considerato che, diversamente da quanto a suo tempo prospettato all’Autorità nella citata lettera del 25 giugno 2019 a firma del Presidente della FIPAV, il testo del nuovo Statuto prevede un periodo transitorio con una entrata in vigore scaglionata a seconda dell’età.
Infine, il 16 settembre 2022 FIPAV ha comunicato di non avere più intenzione di intervenire sulla regolazione del vincolo sportivo prima che fosse definito a livello legislativo il termine di entrata in vigore della norma sull’ aboli zi one del vincolo sportivo, dal quale, nella lettura di FIPAV, decorrerebbe la fase transitoria
L’AGCM ha ricordato che di recente , il legislatore è intervenuto in materia di vincolo sportivo con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della Legge di delega n. 86 dell’8 agosto 2019, facente parte dei c.d. Decreti legislativi di riordino e di riforma dell’ordinamento sportivo in attuazione. Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 all’articolo 31 “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica” prevede, da un lato, l’abolizione del vincolo sportivo e , dall’altro, il riconoscimento di un premio a favore delle società dilettantistiche che hanno formato l’atleta nel m om ento in cui il medesimo passi da una società ad un’altra . Successivamente , il termine per l’abolizione del vincolo , previsto inizialmente al 1° luglio 2022, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, in sede di conversione (L. n. 69 del 22 maggio 2021).
Un vincolo sportivo, a maggior ragione se di lunga durata e non giustificabile sulla base degli investimenti sostenuti dalle società sportive, posto che spesso gli atleti già versano quote associative per poter svolgere l’ attività senza ricevere alcuna remunerazione (fissa o occasionale), impone agli atleti oneri impropri e limita la concorrenza tra società in quanto è idoneo ad ostacolare il passaggio dei giovani atleti da un’ associazione e società sportiva ad un’altra, cristallizzando così il mercato. In particolare, l’eccessiva e ingiustificata durata del vincolo sportivo , appli cata tra l’ altro anche a atleti minorenni, conduce, oltre che ad un diretto peggioramento della situazione degli atleti (e delle loro famiglie), anche ad una generale riduzione dell’incentivo a competere per le società sportive, con ulteriori effetti negativi sugli atleti.
Il vincolo, invero , non è giustificato nemmeno dal punto di vista normativo. Infatti, la sua adozione da parte delle diverse Federazioni, ancorché con tempistiche diverse, non è prevista da alcuna norma di legge. Anzi il legislatore è dapprima intervenuto con la legge n. 91 del 1981, che ha espressamente stabilito che tale vincolo non potesse più applicarsi agli atleti professionisti e che non potesse più essere previsto a tempo indeterminato anche per gli atleti non professionisti; inoltre, più di recente, nell’ambito della riforma dell’ordinamento sportivo, il legislatore ha stabilito l’abolizione tout court del vincolo sportivo, dando un congruo tempo alle Federazioni al fine di adeguarsi.