CGA Sicilia, sentenza n. 1050 del 13 ottobre 2022
L’Adunanza plenaria ha già affermato che la responsabilità in cui incorre l’Amministrazione per l’esercizio delle funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7).
I requisiti della responsabilità da fatto illecito sono la presenza di una condotta imputabile, il danno ingiusto, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo.
Di tali requisiti due meritano di essere attenzionati nella presente controversia: l’ingiustizia del danno e il nesso di causalità.
. “Elemento centrale nella fattispecie di responsabilità ora richiamato è quindi l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio”. Declinata nel settore relativo al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, di cui all’art. 7 comma 4 c.p.a., “il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi” (23 aprile 2021 n. 7).
La decisione sulla domanda risarcitoria quindi “dipende dalla decisione in orIn conclusione non risulta comprovato, neppure a seguito dell’attività istruttoria compiuta da questo Giudice, il nesso di causalità fra i provvedimenti annullati, e più in generale la condotta dell’Amministrazione, e il danno richiesto da parte appellante.dine alla spettanza del bene della vita” (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7). Ciò in quanto l’ingiustizia del danno che fonda la responsabilità dell’Amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla dimensione sostanzialistica di questi ultimi, quali interessi correlati a un bene della vita coinvolto nell’esercizio della funzione pubblica, e comunque a una situazione soggettiva sostanziale facente parte della sfera giuridica di cui il soggetto è titolare.
In tale prospettiva “solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario” (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7).
Non è quindi sufficiente allegare l’illegittimità dei provvedimenti per superare lo scrutinio del requisito (della fattispecie risarcitoria) dell’ingiustizia del danno, specie allorquando l’illegittimità si fonda su mere inadempienze procedurali, come nel caso di specie.
Considerati i motivi di illegittimità accertati dal Tar nei provvedimenti gravati non è sufficiente a integrare il requisito dell’ingiustizia del danno la mera allegazione di detta invalidità, senza approfondimento delle ragioni di infondatezza sostanziale delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, e ciò a maggior ragione se si considera che il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le censure di merito dedotte con il ricorso introduttivo (con statuizione non impugnata specificamente, atteso che l’appello è rivolto a impugnare la decisione sulla domanda risarcitoria).
In particolare è onere di chi chiede il risarcimento del danno provare gli elementi della fattispecie e, in particolare, per quanto attiene all’ingiustizia del danno non tanto “dimostrare quale altro e diverso contenuto (legittimo) avrebbe dovuto e/o potuto avere l’atto impugnato” (come invece ritenuto da parte appellante) ma provare l’insussistenza delle ragioni poste a giustificazione dei provvedimenti adottati e, in particolare, della revoca, atteso il breve lasso di tempo nel quale ha prodotto effetti il provvedimento di sospensione.
Così scrutinato il profilo dell’ingiustizia del danno, non riscontrata con riferimento al provvedimento di revoca, il Collegio scrutina la portata causale dei provvedimenti annullati rispetto al danno richiesto, cioè se i provvedimenti annullati abbiano determinato la mancata erogazione dei finanziamenti (evento lesivo) con conseguente danno economico per l’-OMISSIS-
Si tratta quindi di valutare se nel periodo di circa sei mesi nel quale detto provvedimento è rimasto efficace esso ha prodotto l’asserito danno.
In conclusione non risulta comprovato, neppure a seguito dell’attività istruttoria compiuta da questo Giudice, il nesso di causalità fra i provvedimenti annullati, e più in generale la condotta dell’Amministrazione, e il danno richiesto da parte appellante.