Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 27/2021
La Corte dei conti, a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, dando soluzione al quesito posto dal Procuratore generale, con atto di deferimento depositato in data 30 luglio 2021, enuncia il seguente principio di diritto: “In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione di cui all’art. 16, co. 9, del d.P.R. n. 380/2001, il danno erariale da mancata entrata, nei termini di cui in motivazione, si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine 54 decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell’ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l’inesigibilità del credito o l’impossibilità di riscossione”.