TAR Calabria, sentenza n. 1777 del 18 ottobre 2022
Secondo il ricorrente, la prova orale del concorso si sarebbe svolta in modo illegittimo, perché la Commissione ha formulato i quesiti da sottoporre ai candidati tre giorni prima della data fissata per la prova orale, così violando le norme di cui all’art. 12 del DPR 1994 n. 487 e all’art. 9 del DPR 220/2001, che prescrivono che i quesiti siano predisposti dalla Commissione “immediatamente prima” della prova.
Il Collegio ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la doglianza.
Infatti il ricorrente non ha contestato in modo specifico la valutazione negativa attribuita dalla Commissione alla sua prova orale, ma ha censurato unicamente un vizio di carattere procedurale, ossia il momento in cui la Commissione ha predisposto i quesiti a lui sottoposti (tre giorni prima, e non la mattina stessa della prova).
Tuttavia, il momento temporale in cui tali quesiti sono stati predeterminati è del tutto ininfluente rispetto alla successiva bocciatura del concorrente, perché non incide sul fatto che il ricorrente non abbia saputo – comunque – rispondere sufficientemente a tali quesiti.
Se anche, per ipotesi, le domande – rivolte al ricorrente in sede di esame – fossero state predisposte la mattina stessa del concorso, il ricorrente non avrebbe, comunque, fornito ad esse una risposta positiva.
Il vizio procedurale dedotto dal ricorrente è, dunque, “eccentrico” rispetto all’evento della bocciatura, come efficacemente evidenziato da uno dei controinteressati.
Le norme di cui agli artt. 12 e 9 sopra citate, infatti, prescrivono (i) la redazione dei quesiti “immediatamente prima” della prova orale e (ii) l’estrazione a sorte degli stessi, al fine di garantire il principio della par condicio tra i candidati nell’espletamento della prova orale, ossia al fine di evitare il rischio che alcuni di essi possano essere eventualmente avvantaggiati, rispetto agli altri, conoscendo in anticipo le domande sulle quali rispondere.
Il fatto, tuttavia, che il ricorrente non abbia superato la prova orale esclude, in radice, che si possano porre profili di – ipotetica – violazione del principio di par condicio con gli altri candidati che hanno superato la suddetta prova.
Ciò anche in considerazione del fatto che (i) i quesiti sono stati comunque estratti a sorte prima di essere rivolti ai candidati e al ricorrente, e che (ii) la prova orale è stata superata da un numero di candidati ben maggiore dei due posti messi a concorso.
L’ipotetica eventualità (che peraltro il ricorrente nemmeno deduce) che alcuni candidati avessero per ipotesi conosciuto in anticipo le domande del concorso non ha, quindi, inciso in alcun modo sulle risposte non sufficienti fornite dal ricorrente in sede di esame.
In altri termini, la predisposizione delle domande il venerdì 1 luglio, anziché il lunedì 4 luglio 2022, non ha avuto alcuna diretta incidenza sulla votazione negativa ottenuta dal ricorrente alla prova orale.
Il ricorrente non ha, quindi, alcun interesse a censurare tale ipotetico vizio procedurale.