Una denuncia contro il funzionario non fa sorgere automaticamente un conflitto di interessi

TAR Sicilia, sentenza n 2988 del 24 ottobre 2022

La situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis, L. n. 241/1990, si realizza laddove il funzionario sia portatore di interessi personali estranei alla sfera dell’Amministrazione nella quale opera (Cons. St., Sez. VI, 10 novembre 2020, n. 6918).


Nel caso di specie non si rinviene il suddetto interesse personale; e ciò a prescindere dal fatto che la denuncia in questione, che riguardava la menzionata questione del mancato rilascio del certificato di agibilità, si è conclusa con l’archiviazione del relativo procedimento già nel dicembre 2016; poi confermata con ordinanza ex art. 410-bis, c.p.p., dalla prima Sezione penale monocratica del Tribunale di Agrigento, versata in atti.
Il Collegio ritiene che, ove si dovesse estendere la nozione di conflitto di interessi sino a ricomprendere qualsiasi denuncia in sede penale (ancorché infondata) nei confronti del soggetto decidente, sarebbe verosimile il rischio di una completa paralisi nell’attività amministrativa degli uffici, soprattutto in Comuni di ridotte dimensioni, come quello resistente. Senza considerare la possibilità che il denunciante, per tale via, potrebbe facilmente evitare che le proprie istanze siano decise da soggetti a qualunque titolo poco graditi, incidendo così sull’esercizio del pubblico potere.


Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui: «In termini generali, occorre rammentare che le cause di incompatibilità di cui al ripetuto art. 51, com’è noto (cfr., per tutti, Cons. St., III, 24 gennaio 2013 n. 477) estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa quale applicazione dell’obbligo costituzionale d’imparzialità -maxime alla materia concorsuale, rivestono un carattere tassativo. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007 n. 1011; id., 26 gennaio 2009 n. 354; id., 19 marzo 2013 n. 1606) all’evidente scopo di tutelare l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici. Tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell’omessa astensione di chi versi in patente conflitto d’interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell’organo giudicante. Tanto non volendo considerare quanto già detto prima, cioè che l’abuso della denuncia sarebbe uno strumento per evitare una composizione della Commissione non gradita al candidato» (Cons. St., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577).
A ciò si aggiunga che, anche a voler convenire con parte ricorrente in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi (ciò che non è nel caso di specie), resta fermo che l’eventuale violazione di una norma sul procedimento non comporta l’annullabilità del provvedimento ove, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (art. 21, octies, co. 2, primo periodo, L. n. 241/1990

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