Corte di Cassazione, sentenza n. 24817 del 16 agosto 2022
Al riguardo, si osserva che la disposizione contrattuale rilevante è l’art. 17, comma 4, dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, il quale dispone che “Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo”.
La corte territoriale sostiene che la facoltà, concessa dal citato art. 17, comma 4, di instaurare due collaborazioni convenzionali “riguardi due settori diversi, stante la ratio sottesa di evitare situazioni di monopolio in capo al sanitario”. Quest’assunto non può essere condiviso.
L’interpretazione letterale della disposizione in esame non permette di dare valore alla natura dei settori interessati, atteso che l’art. 17, comma 4, si riferisce indistintamente a tutti i rapporti convenzionali previsti dall’Accordo collettivo nazionale.
Ciò si evince, altresì, dalla circostanza che l’ari:. 17, comma 4, dell’Accordo de quo è inserito nella Parte seconda che disciplina il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e, più precisamente, nel Capo primo, che contiene i “Principi generali”. Nessuna clausola ulteriore dell’intesa collettiva consente, in via sistematica, di supportare la lettura data dalla Corte d’appello di Bologna, non rinvenendosi in altre parti dell’ACN limitazioni ulteriori alla menzionata facoltà. Neppure è autorizzata un’esegesi che dia rilievo all’obiettivo di “evitare situazioni di monopolio in campo sanitario” poiché questa finalità è garantita proprio dalla limitazione a due del numero degl” incarichi attribuibili e, comunque, tale obiettivo non è esplicitato nell’Accordo collettivo nazionale.
Ne deriva che non sussisteva la situazione d’incompatibilità contestata alla ricorrente, poiché essa era titolare contemporaneamente di due soli incarichi a termine di continuità assistenziale. Si precisa che, nella presente vicenda, a nulla rileva il terzo rapporto (a termine di medicina dei servizi presso la Casa Circondariale di Dozza e l’Istituto Penali Minorenni di Bologna) che la corte territoriale ha menzionato, siccome non è stato posto a fondamento della decisione impugnata (anche perché non oggetto della procedura che ha condotto all’emissione del provvedimento qui contestato).
La sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito e in ordine alle spese di lite, facendo applicazione del seguente principio di diritto: “l’art. 17, comma 4, dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nel disporre che non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del medesimo Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti, non impone che tali rapporti attengano a due settori distinti”.