Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4713 del 13 ottobre 2015
Rileva il Collegio che dalla entrata in vigore della invocata disposizione contenuta nell’articolo 57, comma 21, del decreto legislativo n.235/2010 sono trascorsi ben cinque anni e l’ulteriore procrastinarsi della mancata adozione del Sistema e del Piano delle performance, in attesa della emanazione del d.p.c.m., non trova più ragionevole giustificazione, risultando decorso un termine in tutta evidenza irragionevolmente lungo per giustificare l’omesso adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. n. 150/2009.
La difesa delle amministrazioni convenute, nella memoria difensiva e nella relazione prodotta a seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione, ha rappresentato di avere svolto ampia ed articolata attività finalizzata alla emanazione del richiamato d.p.c.m. e, di conseguenza, all’adozione del sistema di valutazione, evidenziando le ragioni del decorso di tale lasso temporale, dovuto a necessari adempimenti procedimentali ed al succedersi di innovazioni normative, delle quali avrebbe dovuto via via tenersi conto.
Orbene, rileva in proposito la Sezione che le evenienze e le ragioni rappresentate possono al limite giustificare in termini di opportunità di un sistema ab origine “adattato” il rallentamento fino a questo momento verificatosi, ma non possono validamente motivare ulteriori tempi lunghi nell’adozione degli atti in relazione ai quali la Dirpubblica ha proposto ricorso, stante – per le ragioni sopra esposte – la sussistenza di un obbligo alla loro adozione.
OIV obbligo nomina AgenziaEntrate CS4713_13102015