Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 42012 dep. 08 novembre 2022
Con ordinanza 8.02.2022, il tribunale del riesame di Foggia rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP/Tribunale di Foggia in data 17.01.2022, per un importo complessivo pari ad euro 1.017.680.552,00 da eseguirsi mediante blocco sul portale A.d.E. e corrispondente riduzione dei plafond di crediti fiscali compensabili nei rispettivi cassetti fiscali, nominando apposito amministratore giudiziario, il tutto relativamente ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato.
Secondo la difesa al momento dell’emissione della fattura per pretese operazioni inesistenti, non era necessario avere intrapreso, avviato od eseguito i lavori, con la conseguenza che verrebbe meno il “sillogismo” secondo cui alla mancata esecuzione dei lavori prima dell’emissione della fattura corrisponderebbe un’operazione inesistente
La Suprema Corte, invece, ribadisce che nessuno spessore argomentativo ha la prospettazione difensiva, valutata dal tribunale, secondo cui, in estrema sintesi, sarebbero state emesse fatture “in acconto” rispetto alla materiale esecuzione dei lavori. Sul punto, si ricorda è stato rilevato che “in relazione a n. 182 interventi oggetto di relazioni tecniche da parte dei professionisti, non risulta ancora dichiarato, né avviato alcun cantiere; per quanto riguarda, invece, i 58 cantieri già dichiarati come avviati, dai sopralluoghi eseguiti, è emersa l’inesistenza di n. 3 cantieri”. Tali risultanze, unitamente alle altre evidenziate nel provvedimento, sono state ritenute sufficienti, con motivazione condivisibile e sufficiente ai fini della valutazione della sussistenza dell’illecito, per ravvisare il fumus dei reati contestati, in particolare quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, perché “rendono inconsistenti le censure avanzate dalla difesa in merito all’esistenza degli interventi edilizi e alla conseguente legittimità delle agevolazioni fiscali conseguite”, oltre che prive di rilievo le deduzioni difensive circa le ragioni del mancato avvio dei lavori, atteso che l’illecito sistema, per come ideato ed attuato, aggira del tutto le fasi dell’esecuzione dei 14 (omissis) (omissis) (omissis) lavori (attestati nell’iter ordinario, dai computi metrici e dai SAL, certificati dal direttore die lavori), e del pagamento delle relative spese, presupposti ai quali la legge ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione fiscale: il riconoscimento normativo del beneficio esige, infatti, quali presupposti fattuali costitutivi il pagamento delle spese sostenute per gli interventi indicati dalla legge (per le persone fisiche, compresi gli esercenti le arti o professioni e gli enti non commerciali, per i quali vige il criterio di cassa) o l’ultimazione dei lavori (per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, per le quali vige il criterio di competenza), presupposti di cui va fornita in entrambi casi prova documentale, nella specie costituita proprio dalle fatture indicate nel capo 1 e dai documenti aventi valore analogo alle fatture indicati nel capo 2.