Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 239 del 21 novembre 2022
Come già osservato da questa Sezione (cfr. pronuncia n. 98/2022) con considerazioni che si attagliano anche alla presente fattispecie e che questo Collegio condivide, va rammentato che la responsabilità erariale è fortemente personale ex art. 1 L. n. 20/1994 e art. 82, co. 2, del R.D. n. 2440/1923, e che, conseguentemente, le responsabilità e le condotte vanno necessariamente individualizzate.
In presenza di responsabilità per intervento chirurgico cui partecipano più sanitari era quindi onere del requirente, qui non svolto, esaminare le singole condotte e delimitare e fornire compiuta prova delle singole responsabilità sotto il profilo causale e soggettivo. E ciò, si rammenta, anche in ossequio al generale riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
La responsabilità non può essere attribuita indiscriminatamente, senza una sottostante valutazione, a chirurghi, anestesisti e infermieri solo perché il loro nome compare nella scheda operatoria: pur tenendo conto delle sole informazioni documentali disponibili, resta comunque necessaria, oltre che doverosa, una puntuale valutazione delle singole condotte. Diversamente, si arriverebbe a trasformare il giudizio per danno erariale in un ordinario giudizio civilistico risarcitorio o, peggio ancora, in una responsabilità oggettiva sanzionatoria.
Nella fattispecie in esame, ammessa la dimenticanza di una garza ospedaliera nell’addome del paziente, non vi sono dubbi sulla responsabilità civilistica dell’azienda sanitaria: tale responsabilità, infatti, involge l’intera struttura ospedaliera, per l’obbligo di diligenza da essa assunto nel contratto assistenziale intercorso con il paziente.
Ma il giudizio di responsabilità erariale, come sopra ricordato, introduce posizioni del tutto differenti, con assoluta impossibilità di traslare sic et simpliciter allegazioni e conclusioni valide per il giudizio civile al suo interno.
Non si dubita che la dimenticanza di una garza rappresenti un’inescusabile leggerezza imputabile ad una équipe medica; si rappresenta, tuttavia, che tale dimenticanza deve poter essere imputata non all’équipe, bensì ai singoli sanitari partecipanti, in relazione ai loro compiti durante l’intervento chirurgico.