Corte di Cassazione. sentenza n. 34564 del 23 novembre 2022
La disciplina contenuta nel decreto relativa alla somministrazione di lavoro a tempo determinato è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, alle quali tale disciplina non si applica solo nell’ipotesi prevista dall’art. 27 comma 1, in tema di somministrazione irregolare.
Trattasi di disposizione speciale e senz’altro connotata, rispetto alla previsione generale richiamata dall’ASL, di una maggiore specificità, comportante un rinvio immediato alla disciplina generale sul contratto di somministrazione a tempo determinato, che dunque si applica per intero anche alle P.A.
Così la tutela del lavoratore somministrato è garantita, sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita dall’articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 («3. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali»). Deve ritenersi inconferente il richiamo, operato nella sentenza impugnata, all’art. 9, comma 1, del d.l n. 76/2013 conv. con modif. nella l. n. 99 del 2013, secondo il quale: «Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, … non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […]»trattandosi di norma che si limita ad esplicitare il generale divieto di applicazione del decreto in questione alle pubbliche amministrazioni, senza innovare il quadro normativo e senza alcuna valenza di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327; Cass.19 aprile 2018, n. 9741).
Non vi è, dunque, alcuna preclusione assoluta del regime di solidarietà previsto in caso di appalto e quando appaltante sia una P.A. Come, poi, si evince dal ricorso per cassazione ed è incontroverso tra le parti, la ASL nel contratto per l’affidamento del servizio di somministrazione di personale infermieristico e tecnico-sanitario aveva precisato che il contenuto obbligatorio dello stesso era da intendersi integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, il Capitolato Speciale di gara, costituente parte integrale e sostanziale del Contratto e nell’art. 13 del suddetto Capitolato speciale era espressamente ed inequivocabilmente stabilito che “in caso di inadempimento del somministratore la ASL ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 276/2003 assume l’obbligo di pagare direttamente le retribuzioni ai lavoratori somministrati, salva la rivalsa verso il somministratore”. Tale previsione rafforzava l’obbligo di solidarietà passiva previsto per legge e, dunque, obbligava la ASL, salvo rivalsa nei confronti della Y S.p.A., al pagamento delle somme spettanti a X per le prestazioni pacificamente rese da quest’ultimo in suo favore in adempimento del contratto intercorso con detta società.