Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 99 del 23 novembre 2022
Ai convenuti è stata imputata una complessa attività pluriennale consistita nelle reiterate ed illegittime proroghe di contratti per il servizio di lavanolo e di sterilizzazione ospedaliera, intercorsi tra la ASL e la società X S.p.A. Per effetto di tali numerose proroghe dei contratti del 30 giugno 2008 e del 25 febbraio 2009 la ricordata società avrebbe gestito il servizio fino al 2021.
La descritta azione amministrativa illegittima avrebbe determinato un considerevole danno alla finanza pubblica, identificato nella differenza di costo tra quanto in concreto sostenuto dalle a prosecuzione del servizio e il minore costo conseguito in esito alla doverosa procedura comparativa che, se tempestivamente portata a termine ed attuata, avrebbe consentito notevoli risparmi di spesa.
Il parametro da porre a fondamento della individuazione del pregiudizio erariale, ad avviso della Procura regionale, attiene al minor esborso che avrebbero sostenuto le aziende pubbliche danneggiate (ospedaliera e sanitaria locale) ove la procedura concorrenziale e il conseguente subentro della nuova, quale differenza tra le prestazioni fatturate da X S.p.A. per il periodo intercorrente dal 1° giugno 2016 sino al 31 ottobre 2018 ed il costo delle medesime prestazioni calcolato sulle base delle tariffe aggiudicate a Y in esito alla gara.
I principi eurounitari di messa in concorrenza, apertura al mercato e par condicio tra i potenziali ed effettivi offerenti impongono alle amministrazioni di organizzarsi affinché, venuto a scadenza un contratto, possa essere immediatamente operativo quello successivo, in modo che non vi sia alcuna in questione investa la cura della persona umana. Le proroghe, nella prospettiva eurounitaria, costituiscono uno strumento eccezionale e temporaneo. Nella specie, invece, i convenuti hanno utilizzato lo strumento in modo patologico e abusivo, con produzione di un consistente danno erariale.
Non si tratta di un danno in re ipsa. Dalla documentazione versata in atti, il pregiudizio subito dalle amministrazioni intervenute ad adiuvandum emerge ictu oculi quale danno effettivo, concreto, attuale e non meramente ipotetico o potenziale. Come rilevato con chiarezza dalla Procura regionale anche in sede di discussione orale, sussiste una chiara maggiore convenienza sottesa alle condizioni praticate dal nuovo affidatario, ove poste a confronto con quelle praticate dal precedente affidatario nel corso delle proroghe.