Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Puglia, sentenza n. 2856 del 02 novembre 2022
L’avviso di accertamento veniva emesso a conclusione di una verifica fiscale iniziata dalla Guardia di Finanza rilevando che la predetta società, costituita e partecipata interamente dalla A.S.L., aveva reso a quest’ultima una serie di prestazioni di supporto al “servizio 118” ed altri servizi di “ausiliariato e manutenzioni” che nelle fatturazioni emesse erano state considerate “esenti”, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le prestazioni di supporto al “servizio 118” ed ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 per gli altri servizi di “ausiliariato e manutenzioni”.
Con l’atto impositivo venivano recuperati a tassazione con il rilievo che le richiamate prestazioni di servizi rese in favore dell’ASL, pur effettuate in house providing, come affermato dal Giudice di prime cure, la società “svolge in ogni caso attività rilevante agli effetti dell’Iva. Ne deriva che è da assoggettare al tributo il compenso versato dall’ASL alla società XXXXXXXX per l’affidamento dell’attività di gestione dei servizi in precedenza indicati, verificati dalla Guardia di Finanza e recepiti nell’atto di accertamento impugnato.” Sul punto si conviene con il primo Giudicante che la totalità delle prestazioni rese dalla XXXXXXXX in favore dell’ASL non sarebbe riconducibile nell’alveo delle prestazioni ritenute esenti dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972, atteso che le prestazioni di servizi erogate dalla XXXXXXXXXXX alla A.S.L. si concretizzano nel solo supporto ed ausilio e non si tratta di prestazioni strettamente connesse a quella principale che viene svolta esclusivamente dalla citata A.S.L. di Foggia e non riconducibili a quelle previste dall’art. 132 della Direttiva Cee 2006/112/Ce che decreta l’esenzione nell’ambito di applicazione dell’Iva.
La Corte di Giustizia Europea è intervenuta in più occasione per chiarire il concetto di “operazioni strettamente connesse all’ospedalizzazione”, affermando che: “[…] le prestazioni rientrano nella nozione di «operazioni (…) strettamente connesse» all’ospedalizzazione o a cure mediche ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva solo quando tali trattamenti sono effettivamente eseguiti come prestazioni accessorie all’ospedalizzazione dei destinatari o a cure mediche cui questi ultimi sono stati sottoposti e che costituiscono la prestazione principale” (cfr. Corte di Giustizia Comunità Europee, Sez. III, Sent., 01.12.2005, n. 394). Sempre la medesima pronuncia continua: “Orbene, le cure mediche e ospedaliere a cui tale disposizione si riferisce sono, secondo la giurisprudenza, quelle che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute (sentenza Dornier, cit., punto 48).
Tanto meno può essere di ausilio, al caso in esame, quanto detto dalla società appellata sul disposto dell’art. 12 del d.p.r. 633/72 che riconduce le prestazioni accessorie al medesimo regime iva di quella principale.