Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sentenza n 583 del 20/04/2022
Con una serie di recenti sentenze, la Ctr di Firenze ha ritenuto legittima la notifica delle cartelle di pagamento effettuata dall’Agente della riscossione tramite un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri, superando così l’eccezione di inesistenza della notifica sollevata dai difensori dei contribuenti destinatari delle pretese tributarie.
In particolare, con la sentenza n. 583/05/2022 i giudici d’appello hanno ritenuto tale eccezione infondata in quanto “…disallineata alla normativa speciale prevista per la notifica degli atti amministrativi tributari; ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata…non si ravvisa alcun obbligo, per l’ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l’onere di notifica all’indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”.
Del medesimo avviso la sentenza n. 918/06/2022 e la sentenza n. 924/04/2022.
Tale orientamento della Ctr della Toscana si contrappone a quello di altre commissioni di merito (cfr sentenze Ctp Catanzaro n. 1076/2021, Ctp Napoli n. 3120/2022, Ctp Roma n. 6298/2022, Ctr Toscana n. 1526/6/2021, Ctr Piemonte n. 772/02/2022 e Ctr Lazio n. 3541/2022) le quali fanno derivare l’inesistenza della notifica dalla violazione del combinato disposto di cui agli articoli 3-bis, comma 1 della legge n. 53/1994 e 16-ter, comma 1, del Dl n. 179/2012, laddove l’articolo 3-bis prevede che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” e l’articolo 16-ter individua i suddetti pubblici elenchi.