Corte di Cassazione, ordinanza n. 34552 del 23 novembre 2022
Va richiamato, sul punto, il principio già affermato da questa Corte (si veda Cass. 19 febbraio 2020, n. 4195 con riguardo alle stabilizzazioni del CNR) secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all’acquisizione dello ‘status’ di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo; per accertare la sussistenza dell’eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell’altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto (si veda anche, in senso conforme, Cass. 2 novembre 2020, n. 24201 con riguardo alle stabilizzazioni dell’ENAC); nella specie non è in discussione ed è espressamente precisato nella sentenza impugnata che vi era stata una identità di mansioni ante e post stabilizzazione. Conclusivamente il ricorso va rigettato