Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 41349 dep 3 novembre 2022
La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 15 gennaio 2021 dal Tribunale di Cuneo nei confronti di X, perché, nella sua qualità di datore di lavoro Y con contratto di assunzione di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 7/14 febbraio 2014, aveva impiegato alla data dell’infortunio il lavoratore adibendolo nella prima giornata di lavoro anche allo stampaggio a piastre mediante pressa idraulica , violando l’art. 37, comma 1, d. Igs. n.81/2008 per aver omesso di assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, in particolare per non aver assicurato che il lavoratore ricevesse prima dell’assegnazione una formazione sufficiente e adeguata.
L’assunto secondo il quale, essendo il primo giorno di lavoro, il datore non avrebbe avuto il tempo di formare adeguatamente il lavoratore, sostiene il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la condotta colposa del datore, piuttosto che confutare tale giudizio. L’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l’adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, nè dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge (Sez.4, n.21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 25921901).