DFP, Parere prot. n. 14638-P-04/03/2021, pubblicato il 23 dicembre 2022
Si rappresenta il caso di un dipendente che al compimento del sessantacinquesimo anno di età risulta aver maturato più di 29 anni di servizio. Un’Azienda chiede se al compimento dei 65 anni il dipendente debba essere collocato a riposo.
Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età di 65 anni è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza.
Come noto, la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è contenuta nell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, il comma 6 disciplina i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti. Nel comma 10 del citato articolo 24 è disciplinato l’accesso alla pensione anticipata che, in base alle norme vigenti, si consegue, a prescindere dall’età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini. Tali requisiti, secondo quanto disposto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono validi fino al 31 dicembre 2026. Ad essi si applica una finestra mobile di 3 mesi.
In relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l’accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione.
Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:
- se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l’amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
- se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;
- infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.
Tanto premesso, rammentando che la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, non è diretta ad individuare la soluzione concreta di specifiche problematiche delle amministrazioni, ma a fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile.