Corte dei Conti, sentenza giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 19 del 20 gennaio 2023
La domanda attrice ha tratto origine da una vicenda concernente diverse fattispecie di omessa irrogazione e riscossione di sanzioni tributarie che l’impresa – del sig. – avrebbe invece dovuto subire a fronte del pagamento ritardato della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (d’ora innanzi TOSAP) spettante al Comune in relazione a varie autorizzazioni ottenute per l’occupazione temporanea del suolo pubblico comunale.
Nello specifico, all’odierno convenuto è stata attribuita la responsabilità della non avvenuta emissione degli avvisi di accertamento relativi alle sanzioni e agli interessi applicabili nei confronti della suddetta impresa in conseguenza del tardivo versamento della TOSAP afferente a tre occupazioni di suolo pubblico autorizzate nell’anno 2010.
La condotta illecita contestata al medesimo, a titolo di colpa grave, è stata posta in connessione con il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti di responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune, ovvero dell’ufficio cui competeva la funzione di gestione e riscossione della TOSAP. Ed invero, ritenendo dimostrabile che egli aveva avuto conoscenza del ritardo nel pagamento in un lasso temporale in cui sarebbe stato ancora possibile emettere il conseguente atto sanzionatorio nel rispetto dei termini di legge, la Procura ha sostenuto che, in ragione della qualifica rivestita, il medesimo avrebbe dovuto segnalare la circostanza all’ufficio o funzionario competente all’attivazione del procedimento di applicazione delle misure pecuniarie conseguenti all’infrazione rilevata.
Non avendo operato in tal senso, il convenuto avrebbe quindi impedito l’accertamento e l’incameramento delle somme esigibili a titolo di sanzioni ed interessi con ciò causando all’Ente di appartenenza un danno patrimoniale per mancata entrata. Il quantum di tale danno, corrispondente all’indicato petitum erariale, è stato determinato nell’importo che nella fattispecie avrebbe dovuto essere riportato nell’atto sanzionatorio secondo i criteri applicati dallo stesso Comune in atti di recupero effettivamente emessi in fattispecie del tutto similari.
Con comparsa di risposta depositata in data 28 maggio 2022, il convenuto, costituendosi in giudizio, ne ha richiesto la definizione agevolata con il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c.