AGCM, provvedimento n. 30469 del 24 gennaio 2023
Con provvedimento n. 30469 l’Antitrust ha rideterminato la sanzione nei confronti di un operatore, a seguito della sentenza del 9 maggio 2022, n. 3571, in cui il Consiglio di Stato non ha condiviso “l’assunto contenuto nella sentenza impugnata in cui si riconosce l’utilità del contributo alle indagini dell’appellante, ma in modo perentorio se ne nega la decisività. Tale conclusione, mutata dal provvedimento impugnato, quanto meno, necessita di un maggior approfondimento e di un maggior sforzo motivazionale” e ha precisato che “anche qualora ad un riesame del contributo istruttorio dell’appellante questo non dovesse comunque essere ritenuto decisivo e tale da escludere la sanzione, la riconosciuta effettività ed utilità del contributo del X ben può giustificare comunque un’ulteriore riduzione della sanzione, se non un trattamento meramente simbolico alla stregua dei punti 33 e/o 34 delle “Linee Guida”
Quindi l’Antitrust, date le circostanze distintive ed eccezionali del caso di specie, in linea con quanto rilevato dallo stesso Consiglio di Stato e alla luce delle considerazioni svolte dalla Parte nel corso dell’audizione finale, ha ritenuto proporzionata e ragionevole l’applicazione a X di un trattamento premiale di carattere straordinario, corrispondente a una riduzione della sanzione pari al 99% di 51.485.625,00 euro.
Tale scelta appare idonea a salvaguardare l’equilibrio del sistema di incentivi sotteso all’istituto della clemenza, non potendo favorire futuri comportamenti opportunistici delle imprese, proprio a ragione dell’eccezionalità delle circostanze che connotano la posizione di X nel caso di specie e che giustificano un trattamento premiale parimenti eccezionale. Al contrario, tale scelta appare proporzionata alla natura straordinaria della posizione di X e idonea a preservare l’incentivo delle imprese a prestare all’Autorità una solerte collaborazione al fine della scoperta e dell’accertamento di cartelli segreti. 34. In conclusione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e in linea con quanto richiesto dal Consorzio, si ritiene di procedere a rideterminare la sanzione nell’importo di 514.856,00 euro.