Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 135 del 24 febbraio 2023
Con riferimento, poi, alla condotta e all’elemento soggettivo, il Collegio – aderendo alla prospettazione attorea – ravvisa l’illiceità del comportamento negligentemente serbato dal convenuto il quale, attraverso un’inescusabile condotta dilatoria ed ostruzionistica, ha vanificato l’istanza di accesso formulata da taluni consiglieri, così contravvenendo ai propri doveri d’ufficio.
L’antigiuridicità del descritto contegno, gravemente colposo, appare evidente laddove si consideri la piena legittimazione del Segretario, quale vertice giuridico – amministrativo dell’Ente, tenuto a garantirne la legittimità dell’azione amministrativa in base a consolidata giurisprudenza anche di questa Corte formatasi sull’art. 97 del T.U.E.L.
Nel caso di specie il convenuto è stato investito da una richiesta d’accesso nell’esercizio delle sue funzioni ed in un piccolo ente locale da parte di alcuni consiglieri comunali sicchè era obbligato ad evaderla nella sussistenza dei presupposti di legge che, nel caso di specie, non è contestata.
Il X doveva al più smistare l’istanza agli uffici in possesso della documentazione seguendone poi il relativo iter ma nulla di tutto ciò risulta avvenuto.
Dagli atti di causa emerge, ictu oculi, come l’attuale convenuto abbia ingenerato e rafforzato nei consiglieri accedenti il ragionevole affidamento – poi tradito – in ordine alla corretta attivazione del procedimento attraverso un’apposita richiesta di integrazione, così riconoscendo la propria competenza a ricevere la formulata domanda di accesso e ad inoltrarla agli uffici preposti.
Per contro, la difesa del X ha omesso di allegare e/o provare una o più esimenti in grado di scriminare l’antigiuridicità della serbata condotta, nonché di produrre documentate circostanze comprovanti un errore scusabile ostativo ad un addebito per colpa grave.
Al riguardo, ritiene il Collegio che l’ipotizzato danno, ancorché sufficientemente allegato e provato dall’Attore pubblico, sia causalmente ascrivibile all’odierno convenuto soltanto in relazione alla prima voce di €. 4.677,36, conseguente alla soccombenza giudiziale dell’Ente per effetto della condotta ostativa del X e costituita dalle spese legali corrisposte in favore dei ricorrenti vittoriosi, comprensive dei costi vivi del contenzioso e degli onorari del difensore.
In proposito, la sussistenza dell’indicato nesso eziologico è ricavabile dalla circostanza che laddove il Segretario comunale avesse correttamente dato seguito all’istanza di accesso ritualmente formulata, non vi sarebbe stato alcun giudizio innanzi al Tar, né condanna, a carico del Comune, alla rifusione delle spese di lite.