Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 5870 del 27 febbraio 2023
In tema di esenzione ICI per la casa principale, la Quinta Sezione civile – tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che, con riferimento all’IMU, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 – ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., al fine di stabilire se sia giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, della legge n. 296 del 2006, nel senso che l’agevolazione va riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari.