Corte di Cassazione, sentenza n. 6098 del 1 marzo 2023
L’atto impositivo traeva origine dall’esame della posizione fiscale della società che, a fronte di un volume d’affari di euro 56.043,00, risultava disporre di un credito Iva di euro 51.069.699,00 per acquisti. L’accesso mirato disposto per la verifica della esistenza ed operatività della società, nonché per l’esame della contabilità, aveva dato esito negativo per l’inesistenza della sede all’indirizzo indicato. Vane ulteriori ricerche, i funzionari incaricati delle operazioni redassero un processo verbale di accesso negativo. Fu pertanto notificato l’avviso d’accertamento.
Nel caso di specie è incontestabile che l’accesso, pur disposto, non si è mai realizzato, così che alcuna intromissione nella sfera privata del contribuente si è verificata, con l’effetto che l’accertamento si è tradotto in concreto in una modalità “a tavolino”. Ai soli fini iva, qualora comunque redatto e notificato un verbale negativo di accesso, resta pertanto indispensabile una indagine “ex post”, mediante la prova di resistenza. Deve invece escludersi il vaglio “ex ante” della incidenza negativa sui diritti e le garanzie del contribuente per la mancata osservanza del termine dilatorio dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, qualora l’accesso non sia mai avvenuto.
Ebbene, escludendo allora che nel caso di specie vi sia stato un accesso, un’ispezione o una verifica, e applicando i principi di diritto ormai consolidati in tema di accertamento delle imposte armonizzate e coerenti con il sistema euro-unitario delineato dalla CGUE, deve allora ribadirsi che occorreva sempre e comunque garantire il contraddittorio endoprocedimentale, ma ad un tempo era necessario che il contribuente avesse assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa (Sez. U, 24823/2015, cit.). Nella sentenza ora al vaglio di questa Corte il giudice regionale ha argomentato il rigetto dell’appello dell’Amministrazione finanziaria valorizzando invece il constatato mancato rispetto del termine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, posto a presidio delle garanzie del contraddittorio. Ma, limitandosi alla considerazione dei mancato rispetto di un termine che in realtà, considerando l’assenza di ogni effettivo acceso o verifica o ispezione presso il contribuente, non doveva applicarsi, e d’altronde, non esaminando se, rispetto alle imposte armonizzate, fosse stata superata la cd. prova di resistenza, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto dispensati da questa Corte in materia. Il motivo trova dunque accoglimento e la sentenza va cassata.