INPS, Circolare n 38 del 3 aprile 2023
L’articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti bis), inserito, in sede di conversione, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c., prevedendo che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro
Le novità introdotte dal citato decreto-legge n. 115/2022 quindi si pongono su due piani:
– è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
– è stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.
Si precisa, al riguardo, che l’importo dell’assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta, nella sua misura piena, rispettivamente, a 469,03 euro e a 503,27 euro, per tredici mensilità.
Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.