Se l’intervento è necessario, perde rilevanza l’insufficienza del consenso informato.

Corte di Cassazione, sezione III; sentenza n. 21175 del 20 ottobre 2015

In tema di un intervento chirurgico necessario (bypass in soggetto infartuato, morto a sguito dell’intervento correttamente eseguito), gli eredi non hanno allegato neppure che il malato, poi defunto, ove più correttamente informato si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento, e non censurano la ratio decidendi che porta la corte territoriale a ritenere esente da responsabilità la struttura sanitaria anche a fronte di una informazione obiettivamente non conforme alla situazione complessiva del paziente e inidonea a consentirgli di autodeterminarsi consapevolmente. La corte, dopo aver dato atto che le condizioni del paziente, benché non si trattasse di un intervento di urgenza, non erano di piena salute, ( perché come risultava dalla perizia penale, lo stesso aveva una cardiopatia ischemica con pregresso infarto e presentava una malattia severa dei tre vasi coronarici oltre ad un aneurisma del ventricolo sinistro), ne trae la conclusione non che al paziente non fosse stata data una completa informazione, ma che, data la situazione piuttosto compromessa, l’operazione era sicuramente necessaria, il che fa perdere rilevanza, nel ragionamento della corte, alla non completa informazione. Essa infatti afferma che : “Non è pertanto seriamente ipotizzabile, in ogni caso, neppure in via presuntiva ( manca ogni prova specifica in proposito) che l’Esposito, ove diversamente informato (fattore di rischio in ogni caso molto basso ma con indice pari a uno anziché a 0, che si assume riferito, il che comunque non significa rischio 0, ossia mancanza di rischio), avrebbe rifiutato l’intervento
consenso informato e intervento necessario Cass21175_20102015

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