Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 24 del 12 aprile 2023
La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto la responsabilità dei convenuti a titolo di colpa grave per il danno causato al Comune in seguito alla sottoscrizione di un contratto derivato interest rate swap (in sigla: IRS) del tipo plain vanilla in assenza di adeguata istruttoria e, di conseguenza, di consapevolezza dell’ampiezza dell’alea a cui, con tale contratto, il Comune veniva esposto.
Nella prospettiva della Procura regionale il contratto derivato, sottoscritto nel 2006 a copertura del rischio di aumento del tasso di interesse variabile di un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2004 per l’importo di 2.100.000 euro, non era stato oggetto di adeguata istruttoria, essendo unicamente state comparate, ad opera del Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente -la convenuta priva della necessaria preparazione e professionalità e senza l’ausilio di un advisor indipendente-, le proposte presentate da due istituti di credito relative a contratti over the counter (cioè da stipulare al di fuori di mercati regolamentati e soggetti a enti di controllo) sulla base delle curve forward dei tassi di interesse relative al residuo periodo fino all’estinzione del contratto di mutuo (2007-2024).
Il Collegio è, pertanto, chiamato ad esprimersi non sulla necessarietà e/o opportunità della decisione di ricorrere ad uno strumento finanziario per la gestione dell’indebitamento del Comune in rapporto al fenomeno del rialzo dei tassi di interesse e al possibile sforamento del patto di stabilità, quanto piuttosto sulla conformità ai parametri di sana e prudente gestione finanziaria delle modalità con cui la scelta è stata fatta: se, cioè, nelle valutazioni che hanno preceduto e condotto all’assunzione della decisione, i soggetti coinvolti si siano attenuti al fondamentale criterio della prudenza e della tutela delle risorse pubbliche Non poteva (e non può) ritenersi rispondente a canoni di sana e prudente gestione finanziaria, quindi, porre in essere operazioni finanziarie, comprese quelle derivate, in assenza di una compiuta conoscenza del valore delle operazioni medesime e delle reali condizioni economiche alle quali l’operazione era posta in essere: tra i diversi elementi utilizzabili il mark to market ha un particolare valore informativo, in quanto racchiude la stima -con i già evidenziati limiti di uno strumento negoziato over the counter- in ordine al valore attuale dei flussi che presumibilmente saranno generati dall’operazione sulla base della configurazione che a quel momento hanno i parametri di mercato e delle relative previsioni andamentali per l’ intera sua durata.
In conclusione, l’iter percorso per addivenire alla decisione di ricorrere a strumenti finanziari derivati, e nella specie ad un interest rate swap del tipo plain vanilla, si è perfezionato in spregio dei principi di sana e prudente gestione finanziaria e degli obblighi di tutela e corretto uso delle risorse finanziarie pubbliche, in assenza di adeguata istruttoria relativamente, da un lato, alla ingegneria finanziaria dello strumento in concreto proposto da Unicredit, al suo valore di mercato, all’esistenza di costi impliciti, agli scenari probabilistici futuri e, in ultima istanza, in relazione al suo impatto sui futuri equilibri di bilancio, esponendo l’Ente al rischio di perdite ingenti, non ponderato e non ponderabile non avendo la banca messo a disposizione -e non avendoli richiesti il Comune- i relativi elementi.