Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 114 del 18 aprile 2023
Con atto introduttivo del giudizio ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il soggetto ai fini della condanna al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 18.736,46.
La detta somma corrisponde alla somma liquidata, da parte della Corte di Appello di Firenze a nove ricorrenti, a titolo di indennizzo per l’ingiusta durata del processo , ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89.
La vicenda deriva, in specie, dall’ attività tardivamente espletata in relazione alla curatela fallimentare delle – , società a responsabilità limitata, svolta dall’ odierna convenuta. Le relative somme sono state liquidate a seguito di decreto della Corte di Appello di Firenze in data 7 febbraio 2017 n. 32, che aveva disposto l’ equa riparazione in favore dei ricorrenti, già dipendenti dell’ impresa decotta.
L’ importo del danno riconosciuto è stato pari per otto ricorrenti ad € 2.640,00 ciascuno e per un ricorrente ad € 2.300,57. La Procura contabile ha asserito che proprio dalla condotta della parte convenuta medesima sarebbero addebitabili gli indennizzi concessi. Infatti la stessa avrebbe tenuto un comportamento negligente, a far data dal 23 ottobre 2002 (data di emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento) sino al novembre del 2014, data del soddisfacimento delle pretese creditorie (computando un periodo di sei anni non rilevante come ingiusta durata del processo).
Nonostante reiterati solleciti, conclusi da ultimo con un invito del giudice delegato in ordine alle cause ostative alla chiusura del fallimento, l’interessata avrebbe omesso di provvedere sul punto.
Della posta erogata la Procura erariale ha chiamato a rispondere la convenuta, previa una decurtazione della quota a seguito delle deduzioni difensive.
Con comparsa di costituzione la convenuta ha svolto una serie di difese in rito ed in merito, volte ad escludere la propria responsabilità chiedendo, in via preliminare, l’ applicazione del rito abbreviato di cui all’ art. 130 del codice di giustizia contabile, prospettando un risarcimento del danno pari ad € 2.810,46.
Dalle risultanze processuali risulta il consenso del Pubblico Ministero in merito alla possibilità per la convenuta di accedere al rito alternativo, rilevando la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento.
Con il decreto n. 6/2022 il Collegio osservava che la istanza dell’ art. 130 del codice di giustizia contabile poteva trovare accoglimento, seppure in misura ridotta a fronte della pretesa inizialmente avanzata dalla Procura regionale, atteso che la richiesta di rito abbreviato era stata presentata nei modi e nei termini previsti dalla legge e che non sussistevano elementi ostativi all’ ammissibilità della richiesta di rito abbreviato, atteso che dalle risultanze difettava “il doloso arricchimento” della parte convenuta, preclusivo del rito abbreviato.
Di conseguenza è stata accolta l’istanza di rito abbreviato