Consiglio di Stato, sentenza n. 4444 del 2 maggio 2023
Il Collegio osserva che la causa del problema tecnico verificatosi durante l’esame dell’appellata è rimasta ignota, non essendo desumibile dalla documentazione in atti se il mancato funzionamento della telecamera adoperata dall’appellata fosse imputabile ad un’imperizia o una negligenza di quest’ultima o ad un momentaneo malfunzionamento della piattaforma telematica adoperata dall’Università o ancora ad un fatto del terzo.
Donde, il ricorso ai principi di correttezza e buon andamento che operano nei confronti dell’Amministrazione e che devono orientare le sue condotte nei rapporti con gli interessati.
L’Università sostiene di avere atteso invano per ben 8 minuti, anziché soltanto per i canonici cinque previsti dalle regole di concorso, per il superamento delle difficoltà tecniche incontrate dall’appellante.
Tuttavia, se il provvedimento adottato non appare sul punto censurabile, non potendo pretendersi un’attesa indeterminata per la risoluzione dei problemi tecnici in cui era incorsa l’appellata, non appare, invece, conforme ai richiamati principi ed anche a buona fede la decisione dell’Università di non prevedere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova, tanto più che, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti (allegati 12 e 13 del fascicolo di primo grado della ricorrente), l’Ateneo in altre circostanze ha proprio disposto delle sessioni d’esame suppletive.
Né, peraltro, la non contestualità dell’esecuzione della prova può ritenersi pregiudizievole per la par condicio dei concorrenti, ben potendosi pubblicizzare la nuova sessione d’esame al fine di consentire la partecipazione ai concorrenti interessati ad assistervi.
Donde, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa, tenuto conto anche che, ai sensi dell’art. 1 co. 2 bis L. n. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e di buona fede e che, pertanto, non era inesigibile da parte dell’Università la predisposizione di una sessione suppletiva, come peraltro disposto in altre circostanze, tenuto conto anche delle obiettive difficoltà dipendenti dall’emergenza sanitaria all’epoca in atto nel nostro Paese che ha reso necessario l’utilizzo immediato ed importante degli strumenti informatici e telematici per l’espletamento di fondamentali momenti della vita di relazione, lavorativa e sociale, senza un congruo preavviso che consentisse l’adeguata predisposizione degli appositi accorgimenti.